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	<title>Wide Shot - Gruppo Fotografico &#187; copyright</title>
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	<description>Gruppo Fotografico</description>
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		<title>Il diritto d&#8217;autore riguardo le immagini</title>
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		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 11:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA["...Posto che c’è differenza tra la paternità di uno scatto ed il suo utilizzo economico, in entrambi i casi dobbiamo far valere la nostra presenza...."]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il diritto d’autore riguardo le immagini.</p>
<p>L’utilizzo indebito di immagini altrui a mio avviso si divide per metà sul filone della malafede e per un’altra metà su quello dell’ignoranza. Posto che ad entrambe non s’è trovato rimedio definitivo (…), cosa è meglio fare per evitare che ciò accada? La malafede, quella vera, quella interessata, sa già chi e dove colpire, conosce i mezzi migliori per farlo e qualunque nostra azione non garantisce la protezione totale delle immagini. Ma ricordiamoci anche che non siamo tutti premi Pulitzer e difficilmente qualcuno verrà ad incaponirsi per rendere proprio un nostro scatto. Difficile ma non impossibile.<br />
Tanto per cominciare, rendere chiaro ed inequivocabile il fatto che le immagini del nostro sito/album/ecc… siano di proprietà di Tizio e che il fatto di utilizzarle altrove sia illegale, ci porta ad eliminare a priori il filone dell’ignoranza.<br />
Posto che c’è differenza tra la paternità di uno scatto ed il suo utilizzo economico, in entrambi i casi dobbiamo far valere la nostra presenza.<br />
Una volta che il concetto è stato chiarito, tutto ciò che ne può venir dopo prende vie legali.<br />
Continuando, potrebbe essere opportuno apporre su ogni immagine la propria firma,qualcosa di stilizzato a piacere, riportante anche il simboletto del Copyright ©; alternativa può essere inserire proprio una filigrana nelle immagini.<br />
Tasto dolente, nel vero senso della parola, è la ‘furbata’ del click con tasto destro del mouse&gt;scarica immagine perché la maggior parte dei siti non applica un semplice script che blocchi questa funzione. Lo stesso caprone che ha progettato il mio sito ha dimenticato di gestire una funzione così importante, che ad esempio io non so come attivare! Ora non fatevi venire idee furbe, perché vale sempre quanto scritto sopra… </p>
<p>Bene…….ma se vedo una mia foto utilizzata da qualcun altro? Se ce ne accorgiamo è già qualcosa, perché in rete vi sfido io a rintracciare un proprio scatto o parte di esso, riutilizzato; comunque, ve ne foste accorti, provvedete immediatamente a procurarvi prova del pubblico utilizzo mediante salvataggio di schermate, stampa, addirittura potreste video riprendere lo schermo del pc!<br />
Poi guardatevi bene il titolare o responsabile del sito internet e mandategli una raccomandata a/r o una PEC; in caso la controversia vada avanti, anche solo per una non risposta, valutate se sia il caso di far fare una diffida da parte di un avvocato.<br />
Spesso i costi della pratica non giustificano materialmente l’azione intrapresa ma, a mio parere, varrà sempre la pena per una questione di principio. Una foto è mia al pari della caffettiera che uso al mattino e un terzo non sarà mai autorizzato a fregarsela per usarla! Anche perché se no il mattino comincia male.</p>
<p>Se fossimo invece noi dall’altra parte della barricata? Se io trovassi una foto su internet senza indicazioni di sorta? Dico internet ma valga per qualsiasi altra via di comunicazione.<br />
È fondamentale chiedere l’autorizzazione all’utilizzo, che sia esso privato o (ancor più se) commerciale; in caso di mancata risposta o più semplicemente di un no, non vale il silenzio assenso! Assolutamente non facciamoci passare per la testa che una richiesta ben fatta valga già di suo.<br />
Anche se non è fatta espressa menzione del copyright, non siamo ammessi all’utilizzo; certo però che se sull’immagine non è riportata la firma e l’anno, secondo l’art.90 della legge sul diritto d’autore, la riproduzione non è sanzionabile.<br />
Quindi, se su una mia foto ho dimenticato di apporre firma ed anno, potete stamparvela e pensare tanto a me, se proprio vi fa piacere; fatto sta che comunque non potete utilizzarla in altro modo che non sia la stampa da appendere in cucina accanto alla lista della spesa da fare sabato.<br />
Risparmiatemi una morte ingloriosa; se potete.<br />
E pubblicando una foto menzionandone l’autore? Questo ne chiarisce la paternità, ma ne elude l’utilizzo! Stiamo pur sempre sfruttando l’immagine senza un consenso accordato, anche se fosse senza scopo di lucro. In soldoni, la discriminante non è il lucro, quanto la violazione del diritto, ragion per cui togliamoci dalla testa scuse approssimative. </p>
<p>Fabrizio Lemma.</p>
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		<title>Il concorso Leica ed altre bufale.</title>
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		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 09:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il concorso dell’anno sembra essere il Leica 24x36, un movimento talmente di massa che sembra aver smosso anche il più pelandrone...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Già che il discorso è uscito qualche giorno fa, approfittiamone per discutere sull’argomento “partecipazione a concorsi ed affini”!<br />
Ognuno di noi si rapporta agli altri come meglio crede ed affronta una sfida in modo differente, che sia a premi o meno; ma nel momento in cui la sfida viene veicolata e standardizzata siamo in grado di rendercene conto? Ed aggiungo io che standardizzare in fotografia, e più in genere nell’arte, è un po’ ammazzarla…<br />
Il concorso dell’anno sembra essere il Leica 24&#215;36, un movimento talmente di massa che sembra aver smosso anche il più pelandrone; badate bene, ho scritto pelandrone e non fotografo, perché il concorso era aperto a tutti, ma proprio tutti, senza filtraggio di sorta e basta buttare l’occhio nelle gallerie fotografiche per capire che ci vorrebbe più di qualche minuto per individuare alcuni scatti seriamente validi o comunque per fare una cernita tra l’immondizia.<br />
Non me ne vogliano coloro che leggono e che hanno partecipato o stanno partecipando al concorso, perché non sto quì ad additare o giudicare le opere in sé, tantomeno le persone.<br />
Direi piuttosto che il signor Leica stavolta ha organizzato una sorta di sagra della porchetta su scala nazionale, ma con l’accuratezza del pizzicagnolo.<br />
Perché?! (estratti dal bando)<br />
-	«Per candidarsi a partecipare è necessario:<br />
1) andare sul sito internet www.lab.leica-camera.it/X1talent e registrarsi compilando<br />
il modulo di adesione. &#8230;<br />
2) avere – o creare &#8211; una pagina Facebook, e cliccare su &#8216;mi piace&#8217; sulla pagina Facebook Leica Talent Italia .<br />
3) avere – o creare &#8211; un account Twitter, e collegarsi come follower al Twitter Leicatalent_IT.»<br />
Mi sembra chiaro che al sig. Leica non interessi quanto bravi, ma quante conoscenze abbiamo e che induca ad attivarsi un account se ancora non lo avevamo.</p>
<p>-	«Attraverso l&#8217;invio delle immagini, ciascun partecipante concederà tutti i diritti di uso e riproduzione delle stesse a Leica AG e a Polyphoto S.p.A., che si impegneranno a nominare gli autori a cui è riconosciuto solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni riscontro di natura economica.»<br />
Cioè devo cedere tutti i miei diritti? Senza avere altro a pretendere? Per chi non ci lavora probabilmente non s’accende la lampadina, ma diamine stiamo concedendo diritti d’utilizzo e guadagno (?) per una nostra creazione! Anche fosse la foto di me sul divano di casa è comunque una creazione mia, personale, intima direi. Voi mi dareste una foto delle vostre vacanze estive perché la possa pubblicare, utilizzare, pubblicizzarmi con essa?<br />
Leica, in corso d’opera ha poi modificato alcune condizioni, ma senza cancellare le precedenti; quindi non è chiaro quale sia la postilla definitiva.<br />
Il concetto fondamentale che dovremmo stamparci bene a mente è che (riporto testualmente gli elementi riconosciuti come NEGATIVI dall’associazione fotografi professionisti):<br />
“Quando l&#8217;Organizzatore inserisce come regola del bando la concessione dei diritti di utilizzo di TUTTE le immagini inviate, per impieghi differenti dall&#8217;esposizione delle immagini all&#8217;interno della manifestazione stessa, o ad iniziative collegate.<br />
In sostanza: e&#8217; decisamente inaccettabile il bando di concorso che preveda che chi partecipa al concorso ceda all&#8217;Ente organizzatore il diritto di sfruttamento di tutte le immagini inviate, anche per finalita&#8217; differenti dall&#8217;ovvia e corretta possibilita&#8217; di mostrare le immagini partecipanti, e di promozionare e descrivere il concorso stesso.<br />
Questa situazione nasconde nella maggior parte dei casi il maldestro tentativo di recuperare molte immagini in totale cessione a un costo irrisorio, ed ha un ovvio effetto di svilimento del valore dell&#8217;immagine fotografica in se&#8217;.”<br />
Ed ancora….<br />
“Quando l&#8217;Organizzatore impone, come norma di partecipazione, la successiva disponibilita&#8217; gratuita per l&#8217;uso, offrendo al pubblico non solo la visione delle immagini partecipanti (che e&#8217; cosa normale ed anzi desiderabile), ma suggerendo ed anzi &#8220;istigando&#8221; al download delle immagini per i propri usi.<br />
In questa situazione, anche se non c&#8217;e&#8217; un diretto intento di lucro dell&#8217;organizzazione, l&#8217;operazione ha comunque un impatto svilente del settore (un caso tipico, e molto frequente, e&#8217; la costituzione di archivi fotografici pubblici da parte delle Aziende di Promozione Turistica o di altri operatori pubblici del territorio).<br />
Vero e&#8217; che ogni singolo autore ha il sacrosanto diritto di regalare le sue immagini, se lo desidera, a chi vuole.<br />
Ma quando ad organizzare un sistema capillare di distribuzione di immagine fotografica &#8220;svalorizzata&#8221; e&#8217; un Ente che amministra soldi pubblici per la valorizzazione delle ricchezze locali, e&#8217; contestabile l&#8217;operazione che mira a favorire alcune attivita&#8217; (strutture ricettive) a danno di altre (le attivita&#8217; fotografiche).<br />
Cosa potrebbero dire i gestori di bar di una localita&#8217; turistica se l&#8217;APT organizzasse &#8211; per favorire il turismo &#8211; la distribuzione gratuita e permanente, nelle piazze, di caffe&#8217;, bibite e panini?”<br />
Infine:<br />
“Quando l&#8217;Organizzatore utilizza le immagini vincenti per operazioni promozionali (ad esempio: campagna pubblicitaria) il cui valore normale sarebbe sensibilmente superiore al valore equivalente dei premi messi in palio per il vincitore.<br />
E&#8217; al limite ammissibile che le immagini premiate (solo quelle, non tutte le partecipanti) possano servire a scopi di comunicazione ed anche promozione; se cio&#8217; avviene, pero&#8217;, deve esistere un rapporto fra il valore del premio assegnato e il valore della destinazione d&#8217;uso delle immagini in questione.”</p>
<p>http://www.fotografi.org/concorsi/test_concorso.htm</p>
<p>http://www.fotografi.org/diritto.htm</p>
<p>E comunque potete spulciarvi tutto il sito di TAU Visual, così come vi consiglio i video su Youtube. </p>
<p>-	«Ai 24 prescelti verrà consegnata in comodato gratuito una fotocamera Leica X1 completa di mirino ed impugnatura che dovrà essere riconsegnata a fine lavoro.»<br />
…..e quanto potevano pesare 24 fottutissime macchine al signor Leica?! Io mi dovrei far carico di una Leica, sebbene non sia di certo il modello top di gamma, coi rischi del comodato? E se accadesse un qualsiasi problema? E se poi mi piacesse la fotocamera??<br />
“…….te la compri!!”   <img src="http://www.wideshot.it/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>-	«Dal 21 novembre 2011, ciascun partecipante avrà l&#8217;obbligo di postare 3 foto ogni settimana per 12 settimane consecutive. Lʼupload potrà essere fatto accedendo al sito www.lab.leica-camera.it/X1talent attraverso l&#8217;apposita area riservata. Una volta effettuato lʼupload, e aver ricevuto lʼOK alla pubblicazione, il partecipante dovrà comunicare a mezzo Twitter e Facebook la pubblicazione delle sue nuove immagini.<br />
Nel caso una o più immagini non fossero accettate, il candidato dovrà ripetere la procedura selezionandone altre dal proprio lavoro.<br />
Ogni partecipante dovrà inoltre realizzare, entro le prime due settimane, un video di 1 minuto max in cui sia visibile lei/lui stesso mentre lavora con la Leica X1.»<br />
Quì vi riporto quanto scritto da RGB Photos, parole che ovviamente condivido:<br />
“Dunque dunque dunque: devi postare tre foto ogni settimana, per tre mesi. Se a Leica una tua foto non piace, devi fornirne una nuova. Dopo di che, devi fare pubblicità comunicando il caricamento della foto. Non è finita: devi produrre un video di 1 minuto sull&#8217;impiego della Leica. Il tutto gratis? Noo, perchè&#8230;”</p>
<p>-	«Agli autori dei suddetti lavori verrà data l&#8217;opportunità affiancare un fotografo professionista nella realizzazione di un progetto fotografico, ed una selezione di foto potrà essere utilizzata per la realizzazione di mostre o di eventi di comunicazione a livello italiano o internazionale»<br />
Con chi? Dove? Quando? Di cosa stiamo parlando? Dopo che mi sono fatto un mazzo (perché le cose per quanto mi riguarda se le faccio, le faccio seriamente) per mesi, non so di che morte morro’.<br />
Vi linko un blog che piglia per i fondelli il concorso Leica, commentando a suo modo alcuni degli scatti; c’è un post circa ogni paio di giorni: http://leikafail.tumblr.com/<br />
Direi che Photoshop® sembra farla da padrone in molti degli scatti della galleria ufficiale Leica, perché il concetto del “faccio una foto, tanto poi l’aggiusto…” è ben radicato nell’occhio di chi non vede. Se pensassimo ad osservare nel mirino, piuttosto che sul monitor a posteriori…</p>
<p>-	Ultimo dei punti richiama quel che ho scritto riguardo il pubblicizzarsi, tornando a quella mania contagiosa di raggiungere il quorum parentale. Ma davvero proviamo tanta soddisfazione nel mostrare a terzi un link di una galleria fotografica nella quale siamo presenti? (Galleria alla quale poteva partecipare anche mio fratello?! Che poverino, non è proprio cosa sua… ^.^). “Sì, cretino!” Mi rispondo da solo. </p>
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		<title>Legge sul Copyright (estratto)</title>
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		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:32:44 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Riassunto dei punti salienti circa la tutela del copyright in materia fotografica. In allegato copia della liberatoria per la privacy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(ESTRATTO)</p>
<p>La legge sul diritto d’autore prevede tre diverse categorie di fotografie:<br />
- le opere fotografiche, dotate di carattere creativo, ossia di tratti individuali così marcati da far riconoscere l’impronta personale dell’autore stesso;<br />
- le semplici fotografie, definite dall’art. 87 l.a. come “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale ottenute con processo fotografico o con processo analogo (&#8230;)”;<br />
- le riproduzioni fotografiche, ossia le mere riproduzioni di scritti, documenti, carte d’affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili.</p>
<p>La legge 633/41 attribuisce all’autore di un’opera fotografica sia i diritti morali, sia i diritti di utilizzazione economica di cui agli art. 12 – 19. I diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte: l’uso di un’opera fotografica, quindi, è subordinato al consenso dell’autore o dei suoi eredi e al pagamento di un eventuale compenso.<br />
Le semplici fotografie, invece, godono di una serie di diritti “minori”: l’autore, infatti, ha il diritto esclusivo di riproduzione e di diffusione/spaccio nonché il diritto ad un equo compenso per l’utilizzo delle sue foto a condizione che le stesse rechino le seguenti indicazioni:<br />
- nome del fotografo;<br />
- data di produzione della fotografia;<br />
- nome dell’autore dell’opera d’arte fotografata.<br />
In mancanza, la riproduzione non è abusiva e l’equo compenso non è dovuto. Tali diritti hanno durata ventennale.<br />
Nel caso specifico di ritratti, occorre anche ottenere preventivamente l&#8217;autorizzazione per l&#8217;utilizzo dell&#8217;immagine da parte del soggetto, a meno che la persona sia di particolare notorietà o se è fotografata in virtù di qualche ufficio pubblico che ricopre, o per ragioni di giustizia o di polizia, oppure per scopi scientifici, didattici, culturali, o ancora se la riproduzione è legata a fatti, avvenimenti, cerimonie di pubblico interesse o che comunque si sono svolte in pubblico (art. 97 l. 633/41), salvo che l&#8217;esposizione o la messa in commercio arrechino pregiudizio alla reputazione ed al decoro della persona ritratta. Se viene ritratto un personaggio pubblico, la sua immagine non può essere utilizzata &#8211; senza la necessaria autorizzazione &#8211; per fini diversi dal dare notizie o informazioni su tale personaggio. </p>
<p>Infine, le riproduzioni fotografiche non godono di una particolare protezione e sono liberamente utilizzabili.</p>
<p>Link utili:</p>
<p>http://www.interlex.it/testi/l41_633.htm</p>
<p>http://www.studiolegale-online.net/diritto_informatica_09.php</p>
<p>http://www.fotografi.org/digitali/firma.htm</p>
<p><a href="http://www.wideshot.it/legge-sul-copyright-estratto.html/liberatoria_wideshot_2-2" rel="attachment wp-att-1356">liberatoria_wideshot_2</a></p>
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